Strutture ricettive
Strutture ricettive extralberghiere "bed & breakfast"
Costituisce struttura ricettiva a conduzione familiare denominata "bed & breakfast" quella esercitata da privati che con carattere occasionale o saltuario, avvalendosi della loro organizzaione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere, nonchè locali comuni, per fornire ospitalità comprensiva di alloggio e prima colazione a turisti. Le unità abitative sede di bed & breakfast sono dotate di norma di un unico locale cucina.
L'attività può essere esercitata per un massimo di 210 giorni all'anno frazionati in più periodi di durata non inferiore a tre giorni. Il periodo o i periodi di apertura relativi all'anno successivo devono essere comunicati ala Comune e alla Provincia entro il 1° ottobre di ogni anno e possono essere variati previa comunicazione ad entrambi gli enti.
Nel prezzo della camera è inclusa anche la prima colazione, che deve essere servita utilizzando alimenti preconfezionati.
Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente.
Requisiti soggettivi:
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possesso dei requisiti morali previsti dall'art.11 del R.D.n.773/1931.
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assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.
Requisiti oggettivi:
I bed & breakfast devono possedere la destinazione d'uso urbanistica di civile abitazione, i requisiti tecnico edilizi, di sicurezza ed igienico sanitari previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti in materia. Requisito imprescindibile per l'accesso e l'esercizio dell'attività la classificazione da parte della Provincia con la relativa attribuzione dei SOLI(da uno a tre) in base al possesso dei requisiti minimi per ciascun livello di classificazione, così come definiti nel regolamento regione liguria n.3/2010.
Modalità di richesta
Per l'apertura di un'attività di bed & breakfast occorre presentare una Segnalazione Certificata d'Inizio Attività, completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, della documentazione, delle attestazioni e degli elaborati tecnici richiesti, indicati sul modulo, così come disposto dall’articolo 19 della legge n. 241/1990 e dall’articolo 5 del DPR n. 160/2010 (Regolamento SUAP).
La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l'attività.
Strutture ricettive extralberghiere "affittacamere"
Sono affittacamere le strutture ricettive atte a fornire alloggio ed eventuali servizi complementari, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, in non più di sei camere, ubicate in una o due unità immobiliari di civile abitazione, ammobiliate, poste in uno stesso stabile o in stabili adiacenti. Sono considerate ad apertura annuale quando effettuano un periodo di attività di almeno nove mesi, anche non consecutivi; ad apertura stagionale quando effettuano un periodo di attività inferiore a nove mesi, anche non consecutivi, con un minimo di cinque mesi.
L'attività di affittacamere può essere condotta anche in forma non imprenditoriale, con carattere occasionale o saltuario, da coloro che gestiscono fino a tre camere, avvalendosi dell'organizzazione familiare per un massimo di 210 giorni all'anno frazionati in più periodi di cui quattro di durata non inferiore a 15 giorni e gli altri di durata non inferiore a 30 giorni. In tali casi non possono essere gestite ulteriori analoghe tipologie ricettive condotte a carattere occasionale o saltuario. Il periodo o i periodi di apertura relativi all'anno successivo devono essere comunicati al Comune e alla Provincia entro il 1° ottobre di ogni anno e possono essere variati previa comunicazione ad entrambi gli enti.
Gli esercizi di affittacamere possono fornire:
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il servizio di ristorazione attraverso la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti. In questo caso è necessario presentare Notifica di inizio attività ai sensi del Reg.CE n.852/2004;
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la prima colazione utilizzando alimenti preconfezionati;
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la prima colazione utilizzando distributori automatici di alimenti e bevande.
Le cucine degli affittacamere possono essere concesse in uso agli ospiti della struttura esclusivamente per la conservazione e il consumo dei propri alimenti e bevande, con l'esclusione della preparazione degli alimenti. Per tali modalità di utilizzo non è previsto l'assoggettamento alla disciplina di cui al Reg.CE n.852/2004. I titolari delle strutture sono responsabili della manutenzione e del controllo delle attrezzature e dei locali utilizzati ai fini di cui sopra.
Gli esercizi di affittacamere condotti a carattere occasionale o saltuario possono fornire alimenti e bevande limitatamente alla prima colazione.
Requisiti soggettivi:
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possesso dei requisiti morali previsti dall'art.11 del R.D.n.773/1931.
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assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.
Requisiti oggettivi:
Gli affittacamere devono possedere la destinazione urbanistica residenziale, i requisiti tecnico edilizi, di sicurezza e igienico sanitari previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti in materia. Devono inoltre rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione incendi ed essere in possesso del certificato di prevenzione incendi quando necessario.
Requisito imprescindibile per l'accesso e l'esercizio dell'attività di affittacamere è la classificazione da parte della Provincia con l'attribuzione dei SOLI (da uno a tre) in base al possesso dei requisiti minimi per ciascun livello di classificazione, così come definiti nel regolamento regionale n.3/2009.
Modalità di richesta
Per l'apertura di un'attività di affittacamere occorre presentare una Segnalazione Certificata d'Inizio Attività, completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, della documentazione, delle attestazioni e degli elaborati tecnici richiesti, indicati sul modulo, così come disposto dall’articolo 19 della legge n. 241/1990 e dall’articolo 5 del DPR n. 160/2010 (Regolamento SUAP).
La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l'attività.
Strutture ricettive extralberghiere "case e appartamenti per vacanze"
Sono case e appartamenti per vacanze le unità immobiliari di civile abitazione ubicate in immobili esistenti, composte ciascuna da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto a turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi.
Ai sensi della legge regionale n.2/2008 è considerata gestione in forma imprenditoriale quella esercitata da chi concede in affitto a turisti più di tre unità abitative.
Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente.
Requisiti soggettivi:
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possesso dei requisiti morali previsti dall'art.11 del R.D.n.773/1931.
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assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.
Se l'attività viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresnetante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci amministratori in caso di S.n.c.
Requisiti oggettivi:
Le case e appartamenti per vacanze devono avere la destinazione d'uso residenziale, i requisiti tecnico edilizi, di sicurezza ed igienico sanitari previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti in materia. Devono rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione incendi ed essere in possesso del certificato di prevenzione incendi quando necessario.
Requisito imprescindibile per l'accesso e l'esercizio dell'attività è la classificazione da parte della Provincia con l'attribuzione dei SOLI (da uno a tre) in base al possesso dei requisiti minimi per ciascun livello di classificazione, così come definiti nel regolamento regione liguria n.3/2010.
Modalità di richesta
Per l'apertura di un'attività di casa vacanze occorre presentare una Segnalazione Certificata d'Inizio Attività, completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, della documentazione, delle attestazioni e degli elaborati tecnici richiesti, indicati sul modulo, così come disposto dall’articolo 19 della legge n. 241/1990 e dall’articolo 5 del DPR n. 160/2010 (Regolamento SUAP).
La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l'attività.
