Somministrazione temporanea di alimenti e bevande

Sono definite attività temporanee di somministrazione al pubblico quelle esercitate in occasione di fiere, mercati, manifestazioni religiose tradizionali e culturali, sagre enogastronomiche, eventi locali straordinari. Queste attività possono avere durata superiore a quella della manifestazione e possono essere svolte solo nei locali o nei luoghi in cui si svolge la manifestazione. Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale non richiedono titolo autorizzativo, salvo il rispetto dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza alimentare.

Eventuali altri uffici coinvolti nell'erogazione del servizio

Deve essere presentata altresì alla A.S.L. S.C. Sicurezza Alimentare la Notifica di inizio attività temporanee, ai sensi dell'art.6 Reg.CE n.852/2004.

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente.

 

  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

 

Non è previsto il possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali previsti dall'art.71 del D.Lgs n.59/2010, , ai sensi dell'art.41 del D.L.n.5/2012.

Requisiti oggettivi:

I locali e/o le strutture allestite per la somministrazione temporanea devono rispettare solamente le norme igienico sanitarie vigenti in materia. Non è richiesta la presentazione delle dichiarazioni asseverate ai sensi dell'art.19 delle legge n.241/1990.

Modalità di richiesta

Per lo svolgimento di un'attività temporanea di somministrazione alimenti e bevande occorre presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), completa della documentazione indicata sul modello. L'attività può essere iniziata solo successivamente alla presentazione della SCIA al Comune di Riomaggiore.